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Tutti i cittadini dell’Unione Europea hanno il diritto di entrare e soggiornare liberamente in Italia o in un altro Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, con modalità differenti a seconda che il periodo di soggiorno sia di durata inferiore o superiore a tre mesi.
Il diritto di ingresso e di soggiorno può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sicurezza dello Stato nonché per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
Nelle suddette ipotesi è adottato un provvedimento di allontanamento, che può essere emesso anche per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno.
Analoghe disposizioni si applicano anche per i familiari che accompagnano o raggiungono il cittadino dell’Unione, e cioè per:
- il coniuge;
- il partner che ha contratto con il cittadino dell’Unione Europea un’unione registrata, sulla base della legislazione di uno Stato membro, equiparata dallo Stato membro ospitante al matrimonio;
- i discendenti diretti con meno di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del partner;
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o del partner.
Inoltre, senza pregiudicare il diritto alla libera circolazione e al soggiorno dell’interessato, conformemente alla norma nazionale, è agevolato l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
- ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se è a carico o convive, nel Paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente;
- il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale.
Soggiorni di durata inferiore a tre mesi
I cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio.
Anche i familiari stranieri di un cittadino dell’Unione possono entrare e soggiornare in Italia senza alcuna formalità, ma devono essere in possesso di un passaporto valido e, dove richiesto, di un visto d’ingresso, tranne se sono già in possesso di una “carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione” in corso di validità.
Sia i cittadini dell’Unione che i loro familiari stranieri possono dichiarare la loro presenza in Italia (si rinvia ai paragrafi successivi).
Soggiorni di durata superiore a tre mesi
Il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi quando:
- è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- dispone, per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione sanitaria, o titolo equivalente, che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, e di un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi.
La dichiarazione di presenza per i cittadini dell’Unione Europea
Il cittadino dell’Unione o il suo familiare, in ragione della durata del soggiorno, può dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale presso un ufficio di polizia. Se l’interessato non ha reso la dichiarazione di presenza, si presume che il suo soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi, salvo prova contraria.
Ne deriva, pertanto, che tale persona:
- se intende soggiornare per meno di tre mesi, non è obbligata a dichiarare la propria presenza. Il diritto di soggiornare per meno di tre mesi, infatti, si esercita senza alcuna formalità;
- qualora non effettui tale dichiarazione, può comunque provare di essere in Italia da meno di tre mesi;
- nel caso in cui non fornisca detta prova, è considerata soggiornante da più di tre mesi;
- se sceglie di rendere la dichiarazione di presenza, deve utilizzare l’apposita modulistica;
qualora intenda soggiornare per più di tre mesi, ha il solo obbligo di iscriversi all’anagrafe (si rinvia ai paragrafi successivi).
L’iscrizione anagrafica
I cittadini dell’Unione che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi devono chiedere l’iscrizione anagrafica al comune di residenza.
Per tale iscrizione, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente per i cittadini italiani, occorre produrre la documentazione attestante:
- in caso di soggiorno per motivi di lavoro: l’attività esercitata;
- in caso di soggiorno senza svolgere attività lavorativa o per motivi di studio o formazione: la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, calcolate in base all’importo annuo dell’assegno sociale in relazione al numero dei familiari a carico, anche tramite un’autocertificazione; la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria che copra le spese sanitarie; limitatamente al soggiorno per motivi di studio, anche la documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto;
- in caso di familiare del cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di uno Stato membro, ma non un autonomo diritto al soggiorno: è necessario un documento che attesti la qualità di familiare o familiare a carico (che può essere anche autocertificata).
Il Comune rilascia all’interessato un’attestazione comprovante il deposito della richiesta di iscrizione anagrafica.
I familiari del cittadino dell’Unione che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare:
- un documento d’identità o il passaporto in corso di validità nonché il visto d’ingresso, se richiesto;
- un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;
- l’attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell’Unione.
I cittadini comunitari che hanno presentato domanda di carta di soggiorno prima dell’ 1° aprile 2007, potranno iscriversi all’anagrafe con la ricevuta rilasciata dalla Questura o da Poste Italiane e con l’autocertificazione dei requisiti richiesti dalla nuova normativa.
Carta di soggiorno per i familiari stranieri di un cittadino dell’Unione
Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi i familiari stranieri (cioè non comunitari) del cittadino comunitario devono richiedere la carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione, presentando domanda presso la Questura o inoltrandola tramite le Poste (kit con banda gialla).
La domanda di rilascio può essere presentata direttamente al questore del luogo dove abita il richiedente.
In alternativa è previsto l’inoltro dell’istanza tramite gli uffici postali utilizzando l’apposito modulo, compilato dall’interessato, ovvero rivolgendosi a comuni e patronati per la precompilazione della pratica che dovrà essere, comunque, spedita attraverso gli stessi uffici postali.
Alla richiesta è necessario allegare:
- la copia del passaporto, ed eventuale visto d’ingresso, o documento equivalente in corso di validità;
- un documento rilasciato dall’autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l’assistenza personale del cittadino dell’Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;
- l’attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell’Unione;
- quattro fotografie, in formato tessera;
- e, nel caso la richiesta sia presentata dal partner con cui il cittadino dell’Unione ha una relazione stabile, la documentazione ufficiale attestante l’esistenza della stabile relazione con il cittadino dell’Unione.
La carta di soggiorno ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio e mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare per un periodo non superiore a sei mesi l’anno, oppure fino a dodici mesi per motivi rilevanti (es: gravidanza, maternità, malattie gravi, studio, eccetera).
Diritto di soggiorno permanente
Il cittadino dell’Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale acquisisce il diritto di soggiorno permanente.
A richiesta dell’interessato, il comune di residenza gli rilascia un attestato che certifica tale condizione.
Il familiare straniero del cittadino comunitario acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale insieme al cittadino dell’Unione; in tale ipotesi può chiedere la carta di soggiorno permanente.
Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
Il diritto al soggiorno permanente del cittadino dell’Unione e dei suoi familiari, nel caso di lavoratori autonomi o subordinati, può essere acquisito in anticipo rispetto al termine ordinario di cinque anni, in alcune circostanze quali il pensionamento, la sopravvenuta incapacità lavorativa permanente, l’esercizio dell’attività lavorativa in un altro Stato membro.
La domanda di rilascio della carta di soggiorno permanente può essere presentata direttamente al questore del luogo di dimora. In alternativa è previsto l’inoltro dell’istanza tramite gli uffici postali utilizzando l’apposito modulo, compilato dall’interessato, ovvero rivolgendosi a comuni e patronati per la precompilazione della pratica che dovrà essere, comunque, spedita attraverso gli stessi uffici postali.
All European Union citizens have the right to enter and stay freely in Italy or another member state other than the one in which they hold citizenship, with different rules applying depending on whether the stay period is less or more than three months.
The right to entry and stay can be limited only for reasons of public order, public security, state security, or imperative reasons of public security. In the aforementioned cases, a removal order is issued, which may also be issued when the conditions determining the right of stay cease.
Similar provisions apply to family members accompanying or joining the EU citizen, namely:
- the spouse;
- the partner who has entered into a registered union with the EU citizen, based on the legislation of a member state, which is considered equivalent to marriage by the host member state;
- direct descendants under 21 years of age or dependents and those of the spouse or partner;
- direct dependents and those of the spouse or partner.
In addition, without prejudice to the person’s right to free movement and residence, in accordance with national regulations, the entry and residence of the following persons are facilitated:
- any other family member, regardless of their nationality, if they are dependent on or cohabiting with the Union citizen who is the holder of the right of residence as the main title or if serious health reasons require the Union citizen to assist them personally;
- the partner with whom the Union citizen has a duly attested stable relationship with official documentation.
Stays of less than three months
EU citizens have the right to stay in the national territory for a period not exceeding three months without any conditions or formalities, except for possession of a valid identity document for expatriation.
Foreign family members of a Union citizen can also enter and stay in Italy without any formalities but must have a valid passport and, where required, an entry visa unless they already hold a valid “residence card for a family member of a Union citizen.”
Both EU citizens and their foreign family members can declare their presence in Italy (see the following paragraphs).
Stays of more than three months
A Union citizen has the right to stay in Italy for a period longer than three months when:
- they are a subordinate or self-employed worker in the State;
- they have sufficient economic resources for themselves and their family members, so as not to become a burden on the social assistance system of the State during the period of stay, and have health insurance or an equivalent title that covers all risks in the national territory;
- they are enrolled in a public or private institution recognized for following a course of study or professional training and have sufficient economic resources for themselves and their family members, so as not to become a burden on the social assistance system of the State during their period of stay, and have health insurance that covers all risks in the national territory;
- they are a family member accompanying or joining a Union citizen who has the right to stay for a period longer than three months.
Declaration of presence for European Union citizens
The Union citizen or their family member, depending on the length of stay, can declare their presence in the national territory at a police office. If the interested party has not made the declaration of presence, it is presumed that their stay has lasted more than three months, unless proven otherwise.
Therefore, it follows that:
- If the person intends to stay for less than three months, they are not required to declare their presence. The right to stay for less than three months is exercised without any formality.
- If they do not make such a declaration, they can still prove that they have been in Italy for less than three months.
- If they fail to provide such proof, they will be considered to have been staying for more than three months.
- If they choose to make the declaration of presence, they must use the appropriate form.
- If they intend to stay for more than three months, they are only required to register with the registry office (see next paragraphs).
Registration with the registry office
Union citizens who intend to stay in Italy for a period longer than three months must apply for registration with the registry office of their place of residence.
For this registration, in addition to what is required by current legislation for Italian citizens, it is necessary to provide documentation attesting to:
- In case of stay for work reasons: the activity performed;
- In case of stay without carrying out work activities or for study or training purposes: the availability of sufficient economic resources for the stay, calculated based on the annual amount of the social security allowance in relation to the number of dependents, also through a self-certification; ownership of a health insurance policy covering health expenses; limited to stays for study reasons, also documentation attesting to enrollment in a recognized public or private institution;
- In the case of a family member of a Union citizen who is not an autonomous resident: a document attesting to the quality of family member or dependent family member (which can also be self-certified).
The Municipality issues the interested party with a certificate proving the submission of the request for registration with the registry office.
Family members of Union citizens who do not have autonomous right of residence must present:
- A valid identity card or passport and entry visa, if required;
- A document attesting to the quality of family member and, if requested, dependent family member;
- The certificate of the request for registration with the registry office of the Union citizen family member.
EU citizens who have applied for a residence permit before April 1st, 2007, can register with the registry office with the receipt issued by the Police Headquarters or by Poste Italiane and with the self-certification of the requirements required by the new regulations.
Residence permit for non-EU family members of a Union citizen
For stays longer than three months, non-EU family members of the EU citizen must apply for the residence permit for family members of a Union citizen, by submitting an application to the Police Headquarters or by sending it through the Poste Italiane (kit with yellow band).
The application for issuance can be submitted directly to the questor of the place where the applicant resides.
Alternatively, the application can be sent through post offices using the appropriate form filled out by the interested party, or by turning to municipalities and patronages for pre-compilation of the practice that must be sent through the same post offices.
To the request it is necessary to attach:
- A copy of the passport, and any entry visa, or equivalent valid document;
- A document issued by the competent authority of the country of origin or provenance that attests to the family relationship and, if requested, the dependent family member or member of the household or family member with serious health problems that require personal assistance from the Union citizen who is the holder of an independent right of residence;
- The certificate of registration request of the Union citizen’s family member;
- Four passport-sized photographs;
- And, if the request is submitted by the partner with whom the Union citizen has a stable relationship, the official documentation attesting to the existence of the stable relationship with the Union citizen.
The residence card is valid for five years from the date of issue and remains valid even in the case of temporary absences of the holder for a period not exceeding six months a year, or up to twelve months for relevant reasons (e.g. pregnancy, maternity, serious illness, study, etc.).
Right of permanent residence
The Union citizen who has legally and continuously resided in the national territory for five years acquires the right of permanent residence.
At the request of the interested party, the municipality of residence issues a certificate certifying this condition.
The foreign family member of the EU citizen acquires the right of permanent residence if he/she has legally and continuously resided in the national territory for five years together with the Union citizen; in this case, he/she may apply for a permanent residence card.
The right of permanent residence is lost in any case following absences from the national territory lasting more than two consecutive years.
The right to permanent residence of the Union citizen and his/her family members, in the case of self-employed or employed workers, can be acquired in advance of the ordinary term of five years, in certain circumstances such as retirement, permanent incapacity for work, exercising employment in another Member State.
The application for a permanent residence card can be submitted directly to the police chief of the place of residence. Alternatively, the application can be sent via post offices using the appropriate form, filled out by the interested party, or by contacting municipalities and patronages for the pre-completion of the procedure, which must be sent through the same post offices.