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CONF. IR

Confederation of International Research and Administration Officials

Targhe estere in Italia: cambia ancora la legge e arriva l’obbligo di iscrizione al PRA

DiSelene Viola

Mag 2, 2023 #targhe

Cosa rischia chi non si mette in regola con la legge.

 10′ DI LETTURA

Dopo la bocciatura, da parte della Corte di Giustizia europea, delle regole introdotte dal Decreto Sicurezza del 2018 (c.d. Decreto Salvini), cambiano di nuovo le norme contro i «furbetti della targa estera» con l’obiettivo di coniugare i principi di libera circolazione all’interno dell’UE con le necessità di tracciamento da parte dello Stato.

Con la nuova legge 238/2021 il legislatore tenta nuovamente di mettere ordine nella “telenovela” che riguarda i veicoli con targa estera che circolano in Italia, condotti da conducenti residenti e non residenti.

Purtroppo anche in questa circostanza sembra che il legislatore abbia perso l’ennesima occasione per rendere semplice e facilmente applicabile una norma così incomprensibilmente “complicata”, senza chiarire le questioni in modo definitivo.

Indice

  • Le novità in breve
    • La presunzione di legge
  • La storia del fenomeno delle estero-vestizioni in Italia
    • Gli inasprimenti fiscali del 2011 e l’aumento delle targhe estere in Italia
    • La stretta del 2018 e la diminuzione delle targhe estere in Italia
    • La Corte UE “boccia” la stretta del 2018 e costringe il legislatore ad intervenire nuovamente sul Codice della strada
  • Le novità nel dettaglio
    • Le modifiche al Codice della Strada

Le novità in breve

Le novità più importanti riguardano il nuovo Art. 93-bis, che spazza vie le regole introdotte dal Decreto Sicurezza del 2018 e ridefinisce le formalità necessarie per la circolazione in Italia dei veicoli (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) con targhe estere:

  • dal 1° febbraio 2022 il proprietario di un veicolo con targa estera, che sposta la propria residenza in Italia, deve reimmatricolarlo con targa italiana entro 3 mesi.
  • dal 19 marzo 2022 i veicoli con targa estera che risultino di proprietà di persone (fisiche o giuridiche) residenti all’estero, ma che vengono guidati in Italia da un altro soggetto avente residenza in Italia [e quindi sono da ricomprendersi anche leasingnoleggicomodatiusufrutti, ecc], devono:
    • avere all’interno del veicolo un documento un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risulti chiaramente il titolo e la durata della disponibilità del veicolo;
    • se l’utilizzo del veicolo supera la durata di 30 giorni, anche non continuativi, nell’anno solare, il titolo e la durata della disponibilità del veicolo debbono essere registrati il nuovo REVE (REgistro Veicoli Esteri). Ai veicoli iscritti in tale elenco si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia [a tal proposito c’è da chiedersi se la questione andrà ad abbracciare anche l’assicurazione e/o il bollo].
    • delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo.
  • sono previste alcune deroghe:
    1. I cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia;
    2. il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero;
    3. il personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari;
    4. i familiari conviventi all’estero del personale indicato dai punti 2 e 3;
    5. i conducenti, residenti in Italia da oltre sessanta giorni, che guidano veicoli, immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali i conducenti sono legati da rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.

REVE

Il nuovo REgistro Veicoli Esteri
iscrizione obbligatoria per veicoli con targhe estere utilizzati da soggetti residenti in Italia.

Leggi come funziona

Importazioni Auto

Reimmatricolare in Italia un veicolo estero

Resta da chiedersi se non convenga a questo punto reimmatricolare il veicolo con targa italiana. La nostra Agenzia è specializzata in questo tipo di pratiche ed opera da anni con professionalità in modo da rendere il tutto molto semplice e senza conseguenze legali o fiscali.

La presunzione di legge

Ma come faranno gli agenti di polizia a sapere se un veicolo con targa estera non registrato al PRA e privo di documentazione è nella disponibilità da più o da meno di 30 giorni del conducente residente in Italia?

Il problema è risolto dalla stessa legge, che in assenza di documentazione considererà ipso facto il mezzo nella disponibilità del conducente e gli imporrà l’obbligo di registrazione.

Nella pratica funzionerà così:

  • se a un controllo non risulterà la registrazione al Pra e il conducente non avrà con sé una specifica documentazione, scatterà una prima multa da 250 euro con obbligo di portare i documenti al comando di polizia entro 30 giorni. Il mezzo sarà sottoposto a fermo amministrativo fino a quando la documentazione sarà esibita o, comunque, per 60 giorni.
  • Se il conducente porterà al comando la documentazione richiesta e da essa risulterà che al momento del controllo il veicolo avrebbe dovuto essere registrato al PRA senza esserlo, scatterà una seconda multa di 712 euro con ritiro della carta di circolazione e restituzione solo dopo la registrazione (la stessa sanzione è prevista in caso di omessa variazione di disponibilità). Nel caso in cui, invece, il conducente non si rechi al comando di polizia con la documentazione richiesta, la multa sarà di 727 euro.

Quella della circolazione sul territorio nazionale dei veicoli con targa estera, almeno in astratto, non dovrebbe essere così complicata e tormentata come invece appare dall’analisi dell’excursus storico delle norme susseguitesi nel tempo.

La storia del fenomeno delle estero-vestizioni in Italia

Ecco un piccolo riassunto di come si è evoluto nel nostro Paese il fenomeno della cosiddetta “estero-vestizione” ovvero la pratica di immatricolare all’estero i veicoli al fine di eludere gli obblighi fiscali e assicurativi vigenti nel nostro Paese.

Gli inasprimenti fiscali del 2011 e l’aumento delle targhe estere in Italia

Il fenomeno dei «furbetti della targa estera», iniziato negli anni Novanta, era esploso con gli inasprimenti fiscali del 2011 sull’auto, per evitare:

  • le tasse di iscrizione al Pra (IPT)
  • la tassa di proprietà (BOLLO) e nei casi previsti l’addizionale (Superbollo),
  • il caro assicurazione (RC auto),
  • le notifiche delle contravvenzioni (MULTE)
  • gli indici di reddito utilizzati dal Fisco (REDDITOMETRO)

Da quel periodo infatti non pochi residenti in Italia avevano iniziato a circolare con targa estera. Alcuni italiani con vetture di lusso in leasing o noleggio, molti altri stranieri con auto più normali e vecchie.

La stretta del 2018 e la diminuzione delle targhe estere in Italia

Con la conversione in legge del Decreto Sicurezza (DL 113/2018), entrata in vigore il 4/12/2018 (il cosiddetto Decreto Salvini) molti “furbetti” sono stati stroncati dalla modifica dell’articolo 93 del Codice della strada che introduceva il divieto ai residenti in Italia da più di 60 giorni di guidare veicoli immatricolati all’estero, salvo alcune particolari eccezioni (ossia la disponibilità dei veicoli in particolari forme documentate di leasing, noleggio o comodato per dipendenti o collaboratori di aziende UE o SEE), pena:

  • multa di 711 euro + ritiro della Carta di Circolazione
  • sequestro del veicolo (in luogo non soggetto a pubblico passaggio)
  • obbligo di reimmatricolazione in Italia entro 180 giorni (o trasporto all’estero), pena la confisca del veicolo

La Corte UE “boccia” la stretta del 2018 e costringe il legislatore ad intervenire nuovamente sul Codice della strada

La Corte di giustizia europea, ha “bocciato” la modifica all’art. 93 introdotto dal Decreto Sicurezza del 2018, in un giudizio nato da un procedimento giudiziario italiano avente ad oggetto la legittimità di una da una multa comminata dalla Polizia Stradale di Massa ad una coppia di coniugi che viaggiava a bordo di un’automobile immatricolata in Slovacchia, di proprietà di una signora, residente in Slovacchia, ma guidata dal marito, che invece era residente in Italia da più di 60 giorni.

Questa vicenda ha quindi costretto il legislatore ad intervenire nuovamente sull’art. 93 c.d.s. con l’attuale rivisitazione di seguito descritta.

Le novità nel dettaglio

La Legge n. 238 del 23/12/2021, all’art. 2 recante “disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero. Caso Ares 2019/4793003” interviene con alcune modifiche al Codice della strada, ridefinendo in particolare le formalità necessarie per la circolazione in Italia dei veicoli (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) con targa estera.

Le modifiche sono volte a contrastare, superando al tempo stesso alcune eccezioni sollevate in sede comunitaria, il fenomeno della cosiddetta “estero-vestizione” ovvero la pratica di immatricolare all’estero i veicoli al fine di eludere gli obblighi fiscali e assicurativi vigenti nel nostro Paese.

Le modifiche al Codice della Strada

Al Nuovo Codice della Strada sono apportate le seguenti modifiche:

  1. modifica, con abrogazioni, dell’articolo 93 C.d.S.
  2. viene introdotto il nuovo articolo 93-bis, con il compito di ridefinire le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia, norma che troverà applicazione solo quando saranno decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame sulla Gazzetta Ufficiale, ossia dal 18 marzo 2022 (art. 2, comma 1 lett. b) legge 238/2021);
  3. nell’articolo 94, dopo il comma 4-bis è inserito il comma 4-ter che introduce il nuovo registro del P.R.A. per la registrazione dei veicoli con targa straniera utilizzati in Italia per più di 30 giorni
  4. è intervenuta la riformulazione dell’articolo 132 dedicato alla circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia;
  5. il primo comma dell’articolo 196 è adattato ai contenuti del neo introdotto articolo 93-bis.

Targhe Estere

Targhe estere in Italia: scatta l’obbligo di iscrizione al REVE

Da lunedì 21 marzo 2022, per effetto delle recenti modifiche al Codice della Strada, tutti i veicoli con targa estera, guidati in Italia per più di 30 giorni (anche non continuativi) da soggetti residenti in Italia, dovranno essere iscritti al REVE, il pubblico Registro dei Veicoli Esteri, istituito presso il PRA.

Importazioni Auto

Reimmatricolare in Italia un veicolo estero

Resta da chiedersi se non convenga a questo punto reimmatricoare il veicolo con targa italiana. La nostra Agenzia è specializzata in questo tipo di pratiche ed opera da anni con professionalità in modo da rendere il tutto molto semplice e senza conseguenze legali o fiscali.

Il vecchio Art. 93 C.d.s.

(Le modifiche, con abrogazioni)


All’art. 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter sono abrogati.

Con l’abrogazione dei commi così per come indicati, viene spazzato via tutto l’impianto preesistente introdotto dal Decreto Sicurezza del 2018.


▸Abrogato
Comma 1-bis: Circolazione in Italia di veicolo con targa estera, guidato da residente in Italia da più di 60 giorni▸Abrogato
Comma 1-ter: Circolazione in Italia di veicolo con targa estera, in leasing, noleggio o comodato aziendale▸Abrogato
Comma 1-quater: Richiesta foglio di via per riportare il veicolo all’estero▸Abrogato
Comma 1-quinquies: Deroghe▸Abrogato
Comma 7-bis: Sanzione per violazione del Comma 1-bis▸Abrogato
Comma 7-ter: Sanzione per violazione del Comma 1-ter


Il nuovo Art. 93-bis C.d.s.

(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia)


▸In vigore dal 1° febbraio 2022
Comma 1
: Circolazione in Italia di veicolo con targa estera, guidato dallo stesso proprietario residente in Italia da più di tre mesi

In vigore dal 19 marzo 2022
Comma 2: Circolazione in Italia di veicolo con targa estera, guidato da persona residente in Italia NON coincidente con l’intestatario del veicolo stesso (casi di Leasing, Noleggio, Comodato aziendale o privato)▸Comma 3: Circolazione in Italia di veicolo con targa estera, guidato dallo stesso  proprietario lavoratore tranfrontalieroComma 4: Circolazione in Italia di veicolo con targa estera, guidato da persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia da più di tre mesi (conduzione da parte dello stesso proprietario)▸Comma 5:DerogheComma 6: Deroghe: Repubblica di San MarinoComma 7Regime sanzionatorio derivante dal mancato rispetto dei precetti di cui al comma 1 e 3▸Comma 8Multa se il conducente non avrà con sé una specifica documentazione, scatterà una prima multa da 250 euro con obbligo di portare i documenti al comando di polizia entro 30 giorni▸Comma 9Multa se il conducente porterà al comando la documentazione richiesta e da essa risulterà che al momento del controllo il veicolo avrebbe dovuto essere registrato al PRA senza esserlo, scatterà una seconda multa di 712 euro con ritiro della carta di circolazione e restituzione solo dopo la registrazione 


L’art. 94, comma 4-ter C.d.s.

(il nuovo elenco del PRA dei veicoli con targa estera)


Comma 4-ter: Il nuovo elenco pubblico del PRA dei veicoli con targa estera


REVE

Il nuovo REgistro Veicoli Esteri
iscrizione obbligatoria per veicoli con targhe estere utilizzati da soggetti residenti in Italia.

Leggi come funziona


L’art. 132 C.d.s.

(Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia )


In sintesi: i veicoli con targa estera possono circolare in Italia, se guidati da NON residenti in Italia, per un anno al massimo, con i documenti e le targhe di immatricolazione straniere


Comma 1: Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia▸Comma 2: Regime derogatorio▸Comma 3: Formato delle targhe▸Comma 4: L’interdizione all’accesso sul territorio nazionale▸Comma 5: Regime sanzionatorio


L’art. 196 C.d.s.

(Responsabilità in solido dell’utilizzatore)


Al comma 1 dell’articolo 196, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:


Modificato
Comma 1 (ultimo periodo)
: Responsabilità in solido dell’utilizzatore


Foreign license plates in Italy: the law changes again and the obligation to register with the PRA arrives

By Selene Viola May 2, 2023, license plates

What are the risks for those who do not comply with the law. 10-minute read

After the rejection, by the European Court of Justice, of the rules introduced by the Security Decree of 2018 (so-called Salvini Decree), the rules against “foreign license plate fraudsters” change again with the aim of balancing the principles of free movement within the EU with the State’s tracking needs.

With the new law 238/2021, the legislator tries again to bring order to the “soap opera” concerning vehicles with foreign license plates that circulate in Italy, driven by residents and non-residents.

Unfortunately, even on this occasion, it seems that the legislator has missed yet another opportunity to make a norm that is so incomprehensibly “complicated” simple and easily applicable, without clarifying the issues definitively.

Index The news in brief The legal presumption The history of the foreign license plate phenomenon in Italy The 2011 tax increases and the increase in foreign license plates in Italy The crackdown of 2018 and the decrease in foreign license plates in Italy The EU Court “rejects” the crackdown of 2018 and forces the legislator to intervene again on the Highway Code The news in detail Changes to the Highway Code The news in brief The most important news concerns the new Art. 93-bis, which sweeps away the rules introduced by the Security Decree of 2018 and redefines the formalities necessary for the circulation in Italy of vehicles (cars, motorcycles, and trailers) with foreign license plates:

from February 1, 2022, the owner of a vehicle with a foreign license plate who moves their residence to Italy must re-register it with an Italian license plate within 3 months. from March 19, 2022, vehicles with foreign license plates that are owned by individuals (natural or legal) residing abroad but are driven in Italy by another subject with a residence in Italy [and therefore also include leases, rentals, loans, usufructs, etc.], must: have a document inside the vehicle, signed with a certified date by the owner, which clearly shows the title and duration of the availability of the vehicle; if the use of the vehicle exceeds 30 days, even non-consecutive, in the calendar year, the title and duration of the availability of the vehicle must be registered with the new REVE (Foreign Vehicle Register). The same provisions provided for by this code for vehicles registered in Italy apply to vehicles registered in this list [in this regard, it must be asked whether the issue will also involve insurance and/or taxes]. the person residing in Italy who has any title to the availability of the vehicle is jointly responsible for any violations committed. there are some exceptions: Residents of the municipality of Campione d’Italia; Civil and military personnel employed by public administrations serving abroad; Military and police personnel serving abroad in international organizations or military bases; cohabiting family members abroad of personnel indicated in points 2 and 3; drivers residing in Italy for more than sixty days who drive vehicles registered in the Republic of San Marino, in the availability of companies with registered offices in the Sammarinese territory, with which the drivers are bound by an employment or continuous collaboration relationship.

Translate to English: REVE

The new Foreign Vehicle Register (REgistro Veicoli Esteri) requires mandatory registration for vehicles with foreign license plates used by individuals residing in Italy.

Read on to learn how it works.

Re-registering a foreign vehicle in Italy

It remains to be seen whether it is worthwhile to re-register the vehicle with an Italian license plate at this point. Our Agency specializes in these types of practices and has been operating with professionalism for years to make the whole process very simple and without legal or tax consequences.

The presumption of law

But how will police officers know if a vehicle with a foreign license plate that is not registered with the PRA and has no documentation is in the possession of a driver residing in Italy for more or less than 30 days?

The problem is solved by the law itself, which in the absence of documentation will consider the vehicle ipso facto in the possession of the driver and will impose the obligation to register it.

In practice, it will work like this:

If at a check, the registration with the PRA is not found, and the driver does not have specific documentation, a first fine of 250 euros will be imposed, with the obligation to bring the documents to the police station within 30 days. The vehicle will be subject to administrative seizure until the documentation is presented or, in any case, for 60 days.

If the driver brings the required documentation to the police station and it shows that the vehicle should have been registered with the PRA at the time of the check but was not, a second fine of 712 euros will be imposed, with the withdrawal of the registration certificate and return only after registration (the same penalty is provided in case of failure to report a change in possession). In the case where the driver does not bring the required documentation to the police station, the fine will be 727 euros.

The circulation of vehicles with foreign license plates on Italian territory, at least in theory, should not be as complicated and tormented as it appears from the analysis of the historical overview of the laws that have followed each other over time.

The history of the foreign registration phenomenon in Italy

Here is a brief summary of how the phenomenon of so-called “foreign registration” has evolved in our country, i.e., the practice of registering vehicles abroad to evade tax and insurance obligations in Italy.

The 2011 tax increases and the increase in foreign license plates in Italy

The phenomenon of “sneaky foreign license plates,” which began in the 1990s, exploded with the 2011 tax increases on cars, to avoid:

registration taxes with the PRA (IPT)

ownership tax (BOLLO) and, in certain cases, the additional tax (Superbollo)

expensive car insurance (RC auto)

notification of fines (MULTE)

income indices used by the Tax Authority (REDDITOMETRO)

Since then, many residents in Italy have started to drive with foreign license plates. Some Italians with luxury cars on lease or rental, many other foreigners with more normal and older cars.

The tightening of 2018 and the decrease of foreign license plates in Italy”

With the conversion into law of the “Security Decree” (DL 113/2018), which came into effect on 12/4/2018 (the so-called “Salvini Decree”), many “smart alecks” were stopped by the amendment of Article 93 of the Highway Code, which introduced a ban on residents in Italy for more than 60 days from driving vehicles registered abroad, except for some particular exceptions (i.e. the availability of vehicles in particular documented forms of leasing, rental or loan for employees or collaborators of EU or EEA companies), under penalty of:

a fine of €711 + confiscation of the vehicle registration document

seizure of the vehicle (in a place not subject to public passage)

obligation to re-register in Italy within 180 days (or transport abroad), under penalty of confiscation of the vehicle

The EU Court “rejects” the 2018 crackdown and forces the legislature to intervene again on the Highway Code

The European Court of Justice “rejected” the amendment to Article 93 introduced by the 2018 Security Decree, in a case born from an Italian judicial proceeding concerning the legitimacy of a fine imposed by the Traffic Police of Massa on a married couple who were traveling in a car registered in Slovakia, owned by a woman who lived in Slovakia but driven by her husband, who had been resident in Italy for more than 60 days.

This event therefore forced the legislature to intervene again on Article 93 of the Highway Code with the current revision described below.

Details of the changes

Law No. 238 of 12/23/2021, Art. 2 containing “provisions on the circulation in Italy of vehicles registered abroad. Ares Case 2019/4793003” intervenes with some amendments to the Highway Code, redefining in particular the formalities necessary for the circulation in Italy of vehicles (motor vehicles, motorcycles and trailers) with foreign license plates.

The changes are aimed at combating, while overcoming some exceptions raised at the community level, the phenomenon of the so-called “foreign dressing” or the practice of registering vehicles abroad in order to circumvent the tax and insurance obligations in force in our country.

Changes to the Highway Code

The following changes are made to the New Highway Code:

amendment, with abrogations, of Article 93 C.d.S.

the new Article 93-bis is introduced, with the task of redefining the formalities necessary for the circulation of motor vehicles, motorcycles and trailers registered in a foreign State and driven by residents in Italy, a provision that will apply only after 60 days from the date of publication of the measure in question in the Official Gazette, i.e. from March 18, 2022 (Art. 2, paragraph 1, letter b) Law 238/2021);

in Article 94, after paragraph 4-bis, paragraph 4-ter is inserted, which introduces the new P.R.A. register for the registration of vehicles with foreign license plates used in Italy for more than 30 days

the reformulation of Article 132 dedicated to the circulation of vehicles registered in a foreign State driven by non-residents in Italy has intervened;

the first paragraph of Article 196 is adapted to the contents of the newly introduced Article 93-bis.

Foreign license plates in Italy: obligation to register with the REVE

As of Monday, March 21, 2022, as a result of recent amendments to the Highway Code, all vehicles with foreign license plates driven in Italy for more than 30 days (even non-consecutive days) by individuals resident in Italy must be

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